Dal 1° gennaio 2026 cambiano le soglie dimensionali per l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS.

Questa disposizione si applica al TFR dei lavoratori che non hanno aderito a forme di previdenza complementare.

Il versamento deve essere effettuato mensilmente con le stesse modalità e tempistiche della contribuzione ordinaria, mentre in sede di liquidazione l’azienda anticipa il TFR al dipendente e lo recupera a credito nei mesi successivi.

Per l’attuazione delle novità è necessario esaminare il messaggio INPS 12/2026 finalizzato a fornire le istruzioni operative di supporto.

I datori di lavoro obbligati a versare al Fondo di Tesoreria INPS il TFR maturato devono richiedere, per le relative posizioni INPS, il codice di autorizzazione 1R tramite il Cassetto previdenziale, così da identificare l’azienda soggetta all’obbligo contributivo.

Le quote arretrate vanno versate entro il 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare, tramite flusso Uniemens, utilizzando la causale CF05.