A partire dal 1° luglio 2026 entra in vigore il meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori di prima assunzione (esclusi i domestici).

Entro 60 giorni dalla data di assunzione (in luogo dei precedenti 6 mesi), il lavoratore può scegliere di:

1. Rinunciare all’adesione automatica, con le seguenti opzioni:

a) destinare l’intero importo del TFR maturando a un’altra forma di previdenza complementare liberamente scelta;

b) mantenere il TFR presso il datore di lavoro secondo la disciplina dell’articolo 2120 del codice civile. Tale scelta può essere successivamente revocata, consentendo al lavoratore di destinare il TFR maturando a una forma pensionistica complementare di sua scelta;

c) il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione espressa dal lavoratore e consegnarne copia allo stesso.

2. Accettare l’adesione automatica (mancata rinuncia).

In questo caso, il datore di lavoro comunica l’adesione alla forma pensionistica complementare di destinazione e avvia i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni. In assenza di accordi e contratti, il conferimento sarà effettuato alla forma pensionistica residuale (Fondo Cometa). I versamenti comprendono gli importi dovuti dalla data di prima assunzione, dalla quale decorre l’adesione.

Al momento della prima assunzione il datore di lavoro dovrà fornire un’informativa al lavoratore su:

  • accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare;
  • meccanismo di adesione automatica;
  • forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica;
  • diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.