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Contrasto Covid19: aggiornamento check-list per i controlli sulla corretta attuazione del Protocollo

In seguito alla sottoscrizione del Protocollo tra Governo e Parti Sociali per l’aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARSCoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha aggiornato la check list dei controlli da effettuarsi in sede di ispezione. I profili di novità introdotti dal Protocollo – recepiti dalla citata check list– attengono in particolare al ruolo e ai compiti del medico competente; alla previsione dell’incremento di tutte le forme di lavoro da remoto e non solo del c.d. lavoro agile e alle indicazioni sulle modalità di formazione continua dei lavoratori (Nota INL n. 2118/2021). La mancata attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

 

Il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, stipulato in data 6 aprile 2021, tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei precedenti Protocolli (Protocollo 14/3/2020 e 24/4/2020), sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL, ed aggiorna tali misure tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo, nonché di quanto emanato dal Ministero della salute. Di seguito riproponiamo le principali novità e disposizioni.

Dispositivi di protezione individualepulizia e sanificazione
Si continua, in primo luogo, a raccomandare un loro utilizzo razionale - come peraltro sottolineato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) - secondo la disciplina vigente. Sono considerati dispositivi di protezione individuali (art. 74, comma 1, del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81), le "mascherine chirurgiche" (art. 16, comma 1, del decreto-legge 17/3/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/4/2020, n. 27. Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento (DPCM 2/3/2021).
E’ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. I detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
L’azienda deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago (in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22/5/2020). Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti (circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22/2/2020), nonché alla loro ventilazione.
Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.
L’azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della salute, può organizzare, secondo le modalità ritenute più opportune, interventi particolari/periodici di pulizia anche ricorrendo agli ammortizzatori sociali.
L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.

Spostamenti interni, riunioni, eventi e formazione
Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.
Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale di livello superiore e un’adeguata pulizia e areazione dei locali.
Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. Sono consentiti in presenza (art. 25, comma 7, del DPCM 2/3/2021) gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. E’ comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.
Turnazione, lavoro agile e da remoto, rimodulazione dei livelli produttivi
Limitatamente al periodo dell’emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali (DPCM 2/3/2021, artt. 4 e 30):
- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso al lavoro agile e da remoto;
- procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;
- assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- utilizzare il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere svolte in tale modalità, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione.
Nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni del personale coinvolto; utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione.
Nel caso in cui l’utilizzo di tali istituti non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.
In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.
Il lavoro agile e da remoto continua ad essere favorito, anche nella fase di progressiva ripresa delle attività, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali.
L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati, che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità degli orari.

Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale, in quanto da un lato consente di intercettare possibili casi e sintomi sospetti di contagio, dall’altro il medico competente può informare e formare i lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
La sorveglianza sanitaria deve pertanto proseguire, rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della salute (cd. decalogo).
Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.
Egli, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale (art. 83 del decreto-legge 19/5/2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17/7/2020, n. 77), ai fini della tutela dei lavoratori fragili (circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro 4/9/2020), nel rispetto della riservatezza.
In considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, il medico competente potrà suggerire l’adozione di strategie di testing/ screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza della normativa di riferimento. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista (art. 41, comma 2, lett. e-ter del D.Lgs. n. 81/2008) e successive modificazioni, al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

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